CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. II

Art. 855

Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento.

In vigore dal 19 apr 1942
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-855

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