CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. II

Art. 851

Trasferimenti coattivi.

In vigore dal 19 apr 1942
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento. Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-851

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