CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. II

Art. 849

Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie.

In vigore dal 19 apr 1942
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-849

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