CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. I

Art. 845

Regole particolari per scopi di pubblico interesse.

In vigore dal 19 apr 1942
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-845

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