CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 841
Chiusura del fondo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-841