CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I
Art. 839
Beni d'interesse storico e artistico.
In vigore dal 19 apr 1942
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-839