CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I
Art. 834
Espropriazione per pubblico interesse.
In vigore dal 19 apr 1942
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-834