CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo II
Art. 830
Beni degli enti pubblici non territoriali.
In vigore dal 19 apr 1942
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-830