Art. 828
Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-828
Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che i beni appartenenti a Stato, province e comuni seguono innanzitutto le regole speciali previste per essi. Se non esistono disposizioni specifiche contrarie, a questi beni si applicano le ordinarie regole del Codice Civile. Inoltre, viene fissato un limite stringente per i beni che rientrano nel patrimonio indisponibile: essi non possono essere sottratti alla loro specifica destinazione d'uso, a meno che non si seguano i modi espressamente previsti dalle leggi che li riguardano.
La norma definisce il regime giuridico applicabile ai beni appartenenti agli enti pubblici territoriali, garantendo in particolare che i beni con un vincolo di destinazione pubblica non ne siano distolti se non secondo procedure di legge.
La norma si applica allo Stato, alle province, ai comuni e a tutti i soggetti che interagiscono o gestiscono i beni patrimoniali di questi enti pubblici.
Un comune possiede un immobile destinato a sede dei propri uffici di servizio pubblico (patrimonio indisponibile). L'amministrazione comunale non può semplicemente vendere l'edificio o destinarlo ad altro scopo privato, a meno che non segua l'iter e le modalità fissate dalle leggi vigenti in materia per mutarne la destinazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.