CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo II

Art. 829

Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-829

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