Art. 827
Beni immobili vacanti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-827
Beni immobili vacanti.
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Questa disposizione stabilisce cosa accade quando un bene immobile non appartiene a nessun soggetto privato o pubblico. In questi casi, la proprietà dell'immobile passa direttamente al patrimonio dello Stato. La regola si applica esclusivamente ai beni immobili e non ad altre categorie di beni.
La norma serve a garantire che nessun bene immobile rimanga privo di un proprietario, attribuendone automaticamente la titolarità allo Stato per assicurarne la gestione e la tutela.
Si applica allo Stato, che acquisisce i beni, e a chiunque vanti o intenda verificare la titolarità di un bene immobile privo di proprietario.
Viene individuato un terreno abbandonato che, a seguito di verifiche, risulta non appartenere a nessun cittadino o ente. In base alla norma, tale terreno entra automaticamente a far parte del patrimonio dello Stato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.