CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo II

Art. 827

Beni immobili vacanti.

In vigore dal 19 apr 1942
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-827

In sintesi

Questa disposizione stabilisce cosa accade quando un bene immobile non appartiene a nessun soggetto privato o pubblico. In questi casi, la proprietà dell'immobile passa direttamente al patrimonio dello Stato. La regola si applica esclusivamente ai beni immobili e non ad altre categorie di beni.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire che nessun bene immobile rimanga privo di un proprietario, attribuendone automaticamente la titolarità allo Stato per assicurarne la gestione e la tutela.

A chi si applica

Si applica allo Stato, che acquisisce i beni, e a chiunque vanti o intenda verificare la titolarità di un bene immobile privo di proprietario.

Esempio pratico

Viene individuato un terreno abbandonato che, a seguito di verifiche, risulta non appartenere a nessun cittadino o ente. In base alla norma, tale terreno entra automaticamente a far parte del patrimonio dello Stato.

Domande frequenti

Cosa succede a un immobile che non ha proprietario?L'immobile entra a far parte del patrimonio dello Stato.
La norma riguarda anche i beni mobili?No, il testo specifica espressamente che la regola si applica solo ai beni immobili.
A quale patrimonio pubblico vengono assegnati questi beni?I beni spettano specificamente al patrimonio dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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