CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo II
Art. 825
Diritti demaniali su beni altrui.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-825