Art. 827 · Beni immobili vacanti.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo II

Art. 827

921 / 3261

Beni immobili vacanti.

In vigore dal 19 apr 1942
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-827