CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo II
Art. 827
921 / 3261Beni immobili vacanti.
In vigore dal 19 apr 1942
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-827