CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo II
Art. 831
Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.
In vigore dal 19 apr 1942
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-831