Art. 835
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-835
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In presenza di gravi e urgenti necessità pubbliche, sia civili che militari, la legge consente di procedere alla requisizione di beni appartenenti a privati. Questo provvedimento può colpire sia beni mobili che immobili. Al proprietario che subisce la requisizione del proprio bene spetta obbligatoriamente una giusta indennità. Per la disciplina di dettaglio e le specifiche procedure si rinvia a leggi speciali.
La norma consente alla pubblica amministrazione di disporre dei beni privati per far fronte a situazioni eccezionali ed emergenziali di interesse collettivo. Al contempo, tutela il proprietario garantendogli un ristoro economico per il sacrificio imposto.
Si applica ai proprietari di beni mobili o immobili e alle autorità pubbliche competenti a disporre la requisizione in caso di emergenze civili o militari.
A seguito di una grave calamità naturale, un'amministrazione pubblica ha urgente bisogno di alloggi per gli sfollati e dispone la requisizione di un immobile privato inutilizzato. Il proprietario della struttura deve cedere la disponibilità dell'edificio, ma ha diritto a ricevere una giusta indennità economica per la privazione subita.
È previsto l'obbligo di corrispondere una giusta indennità al proprietario del bene requisito.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.