CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I
Art. 835
929 / 3261Requisizioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-835