Art. 835 · Requisizioni.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo I

Art. 835

929 / 3261

Requisizioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-835