Art. 837
Ammassi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-837
Ammassi.
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L'articolo stabilisce che per determinati prodotti dell'agricoltura o dell'industria possono essere istituiti gli ammassi. Questa misura serve a gestirne e controllarne la distribuzione per favorire la produzione del Paese. Per conoscere le regole pratiche e le modalità di conferimento dei beni all'interno degli ammassi, il testo rimanda espressamente a quanto previsto da apposite leggi speciali.
La norma prevede la costituzione degli ammassi al fine di regolare la distribuzione di specifici prodotti agricoli o industriali, tutelando l'interesse della produzione nazionale.
Si applica a coloro che producono o gestiscono determinati prodotti agricoli o industriali soggetti alla disciplina degli ammassi.
Uno Stato decide di regolare la distribuzione del grano prodotto sul territorio per garantire l'interesse della produzione nazionale. I produttori agricoli interessati dovranno quindi conferire il raccolto negli appositi ammassi seguendo le regole fissate dalle leggi speciali.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.