CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I
Art. 837
931 / 3261Ammassi.
In vigore dal 19 apr 1942
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-837