Art. 837 · Ammassi.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo I

Art. 837

931 / 3261

Ammassi.

In vigore dal 19 apr 1942
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi. Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-837