Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10).
Fonte: reg-2007-12-20-1535 — art. 2 →i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone
Fonte: reg-2013-12-17-1307 — art. 4 →i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20)
Fonte: reg-2023-12-13-2831 — art. 2 →a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (9)
Fonte: reg-2006-12-15-1857 — art. 2 →a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000
Fonte: reg-2008-08-06-800 — art. 2 →i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Fonte: reg-2014-04-16-510 — art. 2 →i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario
Fonte: dlgs-2005-05-27-102 — art. 1 →i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000
Fonte: reg-2013-12-18-1407 — art. 2 →i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013
Fonte: reg-2014-06-17-651 — art. 2 →i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22)
Fonte: reg-2023-12-13-2832 — art. 2 →