Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli»: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
2)
«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10).
Storico versioni
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Proeli:reg:2007:1535:oj#art-2