Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli»: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; 2) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10).
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