Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 20 dic 2007
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ad eccezione: a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; c) degli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; d) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
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