Art. 3

Aiuti de minimis

In vigore dal 20 dic 2007
Aiuti de minimis 1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si considerano aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 2.   L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7 500 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. Se per una misura di aiuto l’importo complessivo dell’aiuto concesso supera il massimale di cui al primo comma, tale importo complessivo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d’aiuto non può beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, né al momento della concessione dell’aiuto, né in un momento successivo. 3.   L’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell’allegato. 4.   I massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono espressi come sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo delle imposte o di qualsiasi altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione è l’equivalente sovvenzione lorda. 5.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lorda è il tasso di riferimento vigente al momento della concessione. 6.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione; b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico di capitale non sia inferiore al massimale de minimis; c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio non preveda un apporto di capitale ad ogni impresa beneficiaria non superiore al massimale de minimis; d) gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono considerati aiuti de minimis trasparenti se la parte «garanzia» del prestito sotteso non supera 56 250 EUR per impresa. Se la parte «garanzia» del prestito sotteso rappresenta solo una frazione di questo massimale, si ritiene che l’equivalente sovvenzione lorda della garanzia corrisponda alla stessa frazione del massimale di cui al paragrafo 2. La garanzia non può superare l’80 % del prestito sotteso. Anche i regimi di garanzia sono considerati regimi di aiuto trasparenti se ricorrono le seguenti condizioni: i) prima dell’attuazione del regime, la metodologia per calcolare l’equivalente sovvenzione lorda contenuto nella garanzia ai fini dell’applicazione del presente regolamento è stata approvata dalla Commissione nell’ambito di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato; ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese a cui si applica il presente regolamento. 7.   Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.
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