Art. 4

Controllo

In vigore dal 20 dic 2007
Controllo 1.   Se intende concedere un aiuto de minimis ad un’impresa, lo Stato membro informa l’impresa stessa per iscritto dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che configura un aiuto de minimis, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se nell’ambito di un regime è concesso un aiuto de minimis a più imprese che ricevono importi di aiuto diversi, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere quest’obbligo comunicando alle imprese un importo fisso corrispondente all’importo massimo di aiuto erogabile nel quadro del regime. In tal caso, per determinare se è rispettato il massimale stabilito all’, paragrafo 2, si usa l’importo fisso. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all’impresa interessata di dichiarare, per iscritto o in forma elettronica, ogni altro aiuto de minimis che ha percepito durante l’esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti. Lo Stato membro richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l’importo dell’aiuto che ha percepito non supera il massimale di cui all’, paragrafo 2. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario. 2.   Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto de minimis soltanto dopo essersi accertato che l’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l’esercizio in corso non supera i massimali di cui all’, paragrafi 2 e 3. 3.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis che contiene informazioni complete su ogni aiuto de minimis contemplato dal presente regolamento ed erogato da una propria autorità nazionale, la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica purché il registro copra un periodo di almeno tre anni. 4.   Se uno Stato membro concede un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell’UE attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, il disposto del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo può non applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo: a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a fornirgli, un elenco dei beneficiari dell’aiuto e dell’equivalente sovvenzione lorda percepita da ognuno di loro; il Fondo europeo per gli investimenti trasmette tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione; b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali dell’aiuto entro tre mesi dal loro ricevimento; c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario di dichiarare che gli aiuti de minimis che ha percepito non superano complessivamente il massimale de minimis. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario. 5.   Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Le informazioni di cui al primo comma sono conservate: a) per gli aiuti de minimis individuali, per dieci anni decorrenti dalla data di concessione dell’aiuto; b) per i regimi di aiuti de minimis, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale in forza del regime. 6.   Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri trasmettono entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis erogati a una determinata impresa nonché all’intero settore agricolo nazionale.
Storico versioni

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