Art. 6
Disposizioni transitorie
In vigore dal 20 dic 2007
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1o gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all’, paragrafo 1, primo comma. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi applicabili.
2. Gli aiuti de minimis concessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
3. Al termine del periodo di validità del presente regolamento gli aiuti de minimis che soddisfano i requisiti da esso prescritti possono continuare ad essere attuati alle condizioni previste dal presente regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi.
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