Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«prodotti agricoli»: i prodotti di cui all’ del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
«prodotti agricoli trasformati»: si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;
c)
«merci non comprese nell’allegato I»: i prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE ed elencati nella prima e nella seconda colonna dell’allegato II del presente regolamento;
d)
«prodotti di base»: i prodotti agricoli elencati nell’allegato III del presente regolamento;
e)
«elemento agricolo»: la parte del dazio all’importazione applicabile ai prodotti agricoli trasformati corrispondente a quelli applicabili ai prodotti agricoli elencati nell’allegato V del presente regolamento oppure, se del caso, i dazi ridotti applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti utilizzati o che si ritiene siano stati utilizzati;
f)
«elemento non agricolo»: la parte dell’imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l’elemento agricolo definito alla lettera e);
g)
«dazi addizionali su zucchero e farina»: il dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e il dazio addizionale sulla farina (AD F/M) di cui alla parte I, sezione I, punto B.6, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e stabiliti alla parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 2 dell’allegato I di detto regolamento;
h)
«ad valorem»: la parte del dazio all’importazione espresso come percentuale del valore in dogana;
i)
«gruppo 1»: siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti con codice da NC ex 0404 10 02 a NC ex 0404 10 16 ;
j)
«gruppo 2»: latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg con codice NC ex 0402 10 19 ;
k)
«gruppo 3»: latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 26 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg con codice NC ex 0402 21 18 ;
l)
«gruppo 6»: burro avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 82 % con codice NC ex 0405 10 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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