Definizione data dalla norma indicata.
la parte del dazio all’importazione applicabile ai prodotti agricoli trasformati corrispondente a quelli applicabili ai prodotti agricoli elencati nell’allegato V del presente regolamento oppure, se del caso, i dazi ridotti applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti utilizzati o che si ritiene siano stati utilizzati
Fonte: reg-2014-04-16-510 — art. 2 →