Art. 4

Aliquota massima del dazio all’importazione

In vigore dal 16 apr 2014
Aliquota massima del dazio all’importazione 1.   Qualora debba essere applicata un’aliquota massima del dazio, il metodo di calcolo per determinare tale aliquota è fissato nella tariffa doganale comune ai sensi dell’ TFUE. 2.   Se, per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 1 dell’allegato I, l’aliquota massima del dazio consiste in un dazio addizionale su zucchero e farina, il metodo di calcolo per determinare tale dazio è fissato nella tariffa doganale comune ai sensi dell’ TFUE.
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