Art. 31

Delega di potere

In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo a: a) norme concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal certificato di restituzione, compresa la garanzia, soggetta ad adempimento di tutte le condizioni, che le restituzioni all’esportazione saranno pagate e all’obbligo di fare domanda di restituzione all’esportazione per i prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell’allegato I; b) norme sul trasferimento del certificato di restituzione oppure restrizioni alla possibilità di tale trasferimento; c) i casi e le situazioni in cui non è richiesta la presentazione di un certificato di restituzione a norma dell’, paragrafo 1, tenendo conto della finalità dell’operazione, dei relativi importi e dell’importo complessivo che può essere concesso ai piccoli esportatori; d) i casi e le situazioni in cui, in deroga all’, non è richiesta la costituzione di una cauzione; e) norme sul livello di tolleranza di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio;
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