Art. 31
Delega di potere
In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo a:
a)
norme concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal certificato di restituzione, compresa la garanzia, soggetta ad adempimento di tutte le condizioni, che le restituzioni all’esportazione saranno pagate e all’obbligo di fare domanda di restituzione all’esportazione per i prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell’allegato I;
b)
norme sul trasferimento del certificato di restituzione oppure restrizioni alla possibilità di tale trasferimento;
c)
i casi e le situazioni in cui non è richiesta la presentazione di un certificato di restituzione a norma dell’, paragrafo 1, tenendo conto della finalità dell’operazione, dei relativi importi e dell’importo complessivo che può essere concesso ai piccoli esportatori;
d)
i casi e le situazioni in cui, in deroga all’, non è richiesta la costituzione di una cauzione;
e)
norme sul livello di tolleranza di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio;
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