Art. 30

Cauzione relativa alle licenze di importazione

In vigore dal 16 apr 2014
Cauzione relativa alle licenze di importazione 1.   Il rilascio dei certificati di restituzione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l’operatore economico presenterà una domanda di restituzioni all’esportazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato per quanto riguarda l’esportazione delle merci non comprese nell’allegato I effettuata entro il periodo di validità del certificato di restituzione. 2.   La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se la restituzione all’esportazione non è stata richiesta o se è stata richiesta solo in parte per le esportazioni effettuate durante il periodo di validità del certificato di restituzione. In deroga al primo comma, la cauzione non è tuttavia incamerata: a) se a causa di forza maggiore le merci non sono state esportate, o sono state esportate solo in parte, o la restituzione all’esportazione non è stata richiesta o è stata richiesta solo in parte; b) se gli importi della restituzione non richiesti rimangono nell’ambito del margine di tolleranza.
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