Art. 28

Certificati di restituzione

In vigore dal 16 apr 2014
Certificati di restituzione 1.   Le restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I sono concesse in seguito alla presentazione di una domanda per tali restituzioni e di un certificato di restituzione valido al momento dell’esportazione. I piccoli esportatori, inclusi i detentori di certificati di restituzione, che presentano domanda per importi limitati di restituzione dell’esportazione che sono troppo esigui per essere coperti da certificati di restituzione e che non mettono a rischio il rispetto dei vincoli di bilancio sono esentati dal presentare un certificato di restituzione. La somma di tali esenzioni non supera un importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori. 2.   Gli Stati membri rilasciano un certificato di restituzione a qualsiasi richiedente stabilito nell’Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di restituzione sono validi in tutto il territorio dell’Unione.
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