Art. 28
Certificati di restituzione
In vigore dal 16 apr 2014
Certificati di restituzione
1. Le restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I sono concesse in seguito alla presentazione di una domanda per tali restituzioni e di un certificato di restituzione valido al momento dell’esportazione.
I piccoli esportatori, inclusi i detentori di certificati di restituzione, che presentano domanda per importi limitati di restituzione dell’esportazione che sono troppo esigui per essere coperti da certificati di restituzione e che non mettono a rischio il rispetto dei vincoli di bilancio sono esentati dal presentare un certificato di restituzione. La somma di tali esenzioni non supera un importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori.
2. Gli Stati membri rilasciano un certificato di restituzione a qualsiasi richiedente stabilito nell’Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di restituzione sono validi in tutto il territorio dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:510:oj#art-28