Art. 6

Licenze di importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina

In vigore dal 16 apr 2014
Licenze di importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina 1.   L’importazione per l’immissione in libera pratica di ovoalbumina e lattoalbumina può essere subordinata alla presentazione di una licenza di importazione, laddove tale licenza risulti necessaria per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per la sorveglianza del commercio di tali prodotti. 2.   Fatte salve le misure adottate a norma dell’, gli Stati membri rilasciano le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell’Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, salvo che un atto adottato in conformità dell’, paragrafo 2, TFUE non disponga diversamente. 3.   Le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 sono valide in tutta l’Unione. 4.   Il rilascio delle licenze di importazione di cui al paragrafo 1 e l’immissione in libera pratica di merci coperte dalla licenza possono essere subordinati a condizioni quali l’origine e la provenienza del prodotto interessato e alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l’altro l’origine, la provenienza l’autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti.
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