Art. 7
Cauzione in rapporto alle licenze di importazione
In vigore dal 16 apr 2014
Cauzione in rapporto alle licenze di importazione
1. Il rilascio delle licenze di importazione di cui all’ può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l’operatore economico importi i prodotti durante il periodo di validità della licenza.
2. La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se i prodotti non sono importati entro tale periodo.
3. La cauzione non è tuttavia incamerata nel caso in cui la mancata importazione dei prodotti entro il termine fissato sia stata dovuta a cause di forza maggiore o se il quantitativo che non è stato importato entro tale periodo rimanga nell’ambito del livello di tolleranza.
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