Art. 9

Competenze di esecuzione

In vigore dal 16 apr 2014
Competenze di esecuzione La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti: a) il formato e il contenuto della licenza di importazione; b) la presentazione delle domande di licenza di importazione, il rilascio e l’uso delle stesse; c) il periodo di validità delle licenze di importazione, l’importo della cauzione da costituire e la procedura per la sua presentazione; d) la prova da fornire che le prescrizioni per l’uso di tali licenze siano state rispettate; e) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell’obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nella licenza di importazione; f) il rilascio di licenze sostitutive o di duplicati; g) il trattamento delle licenze da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l’assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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