Art. 10

Riduzione ed eliminazione graduale di elementi agricoli, dazi ad valorem e dazi addizionali

In vigore dal 16 apr 2014
Riduzione ed eliminazione graduale di elementi agricoli, dazi ad valorem e dazi addizionali 1.   Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE: a) prevede una riduzione o riduzioni consecutive che portano ad un graduale eliminazione dei dazi all’importazione per i prodotti agricoli trasformati e, b) definisce i prodotti ammissibili a tali riduzioni, i quantitativi di merci, il valore di eventuali quote cui si applica la riduzione, il metodo di calcolo di tali quantitativi o valori, oppure i fattori che determinano la riduzione dell’elemento agricolo nei dazi addizioni sullo zucchero e farine, oppure nel dazio ad valorem, l’elemento agricolo, i dazi addizionali su zucchero e farine o i dazi ad valorem possono essere soggetti alla riduzione o ad una riduzione progressiva che conduce all’eliminazione graduale quale prevista per i casi di dazi di importazione per prodotti agricoli trasformati. Ai fini del presente articolo, l’elemento agricolo può anche comprendere l’elemento agricolo di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte uno, sezione 1, punto B.1, e definito nella parte tre, sezione I, allegato 1, tabella 2, dell’allegato I di tale regolamento. 2.   Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE prevede la riduzione o l’eliminazione graduale degli elementi agricoli per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2 dell’allegato I del presente regolamento, il dazio costituito dall’elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem è sostituito da un elemento agricolo non ad valorem.
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