Art. 12

Delega di potere

In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo: a) alla definizione dell’elenco dei prodotti agricoli elencati nell’allegato V da considerarsi come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in base ai criteri di selezione di cui all’, paragrafo 2; b) alla definizione dei quantitativi equivalenti e le norme di conversione di cui all’, paragrafo 3; c) agli elementi necessari per il calcolo dell’elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti su zucchero e farine e stabilire i metodi di tale calcolo; d) alle quantità trascurabili per le quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina sono fissati a zero.
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Delega di potere (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/510) — Testo vigente | Portale Normativo