Art. 13
Competenze di esecuzione
In vigore dal 16 apr 2014
Competenze di esecuzione
1. Se del caso, la Commissione adotta atti di esecuzione che contengono misure per attuare gli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE per quanto riguarda il calcolo dei dazi all’importazione per i prodotti agricoli trasformati soggetti a riduzioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione può, se necessario, adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
a)
i quantitativi fissi dei prodotti agricoli di cui all’, lettera a), che si ritiene siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati;
b)
i quantitativi di prodotti agricoli di cui all’, lettera a), che si ritiene siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, per ogni possibile composizione di tali prodotti agricoli trasformati per i quali non possono essere definite quantità fisse di prodotti agricoli specifici a norma della lettera a) del presente comma;
c)
i requisiti documentali.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2 o 3, che fissino, in conformità delle norme stabilite in un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE e delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il livello del dazio applicato all’importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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