Art. 15

Delega di potere

In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo: a) alle condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare o possedere per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale a norma dell’, paragrafo 1; b) alle norme concernenti il trasferimento di diritti tra operatori e, all’occorrenza, le limitazioni a tale trasferimento nell’ambito della gestione del contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1; c) alle disposizioni che subordinano la partecipazione al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1, alla presentazione di licenze di importazione e alla costituzione di una cauzione; d) alle specifiche caratteristiche, ai requisiti o alle limitazioni applicabili per il contingente tariffario stabilito nell’accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ intesi a obbligare le autorità competenti degli Stati membri al rilascio, su richiesta e previ adeguati controlli, di un documento che attesti che sono state soddisfatte le condizioni per prodotti che, ove esportati e in caso di rispetto di determinate condizioni, possono beneficiare di un regime speciale di importazione in un paese terzo.
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