Art. 17

Misure di salvaguardia

In vigore dal 16 apr 2014
Misure di salvaguardia 1.   La Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, atti di esecuzione che contengono misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell’Unione. Al fine di assicurare l’uniformità della politica commerciale comune, tali atti di esecuzione sono coerenti con i regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto giuridico del Parlamento europeo e del Consiglio e qualsiasi altro atto giuridico del Consiglio, la Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, atti di esecuzione che contengono misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell’Unione di cui agli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro per l’adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi, essa adotta atti di esecuzione che contengono la propria decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   In casi debitamente giustificati da ragioni imperative di urgenza riguardanti le misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 3. 5.   Se la Commissione intende revocare o modificare le misure di salvaguardia adottate a norma dei paragrafi 3 e 4, essa adotta atti di esecuzione per agire in tal senso. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell’, paragrafo 2, eccetto laddove vi siano ragioni imperative di urgenza, nel cui caso tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell’, paragrafo 3.
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Misure di salvaguardia (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/510) — Testo vigente | Portale Normativo