Art. 19
Delega di potere
In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo:
a)
a un elenco dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell’allegato I per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;
b)
ai diritti derivanti dal certificato di perfezionamento attivo e i suoi effetti giuridici;
c)
al trasferimento di diritti derivati da certificati di perfezionamento attivo tra operatori;
d)
alle norme necessarie ai fini dell’affidabilità e dell’efficienza del regime dei certificati di perfezionamento attivo in relazione all’autenticità del certificato, al relativo trasferimento o a restrizioni al suo trasferimento.
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