Art. 21

Sospensione del regime di perfezionamento attivo per l’ovoalbumina e la lattoalbumina

In vigore dal 16 apr 2014
Sospensione del regime di perfezionamento attivo per l’ovoalbumina e la lattoalbumina 1.   Qualora il mercato dell’Unione subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, intesi a sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per l’ovoalbumina e la lattoalbumina. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Ove riceva una richiesta da uno Stato membro per l’adozione di atti di esecuzione di cui al prima comma, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la propria decisione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   In casi debitamente giustificati da ragioni imperative di urgenza la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in materia di sospensione a norma del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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