Art. 22

Merci e prodotti sovvenzionabili

In vigore dal 16 apr 2014
Merci e prodotti sovvenzionabili 1.   Quando sono esportate merci non comprese nell’allegato I, i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono stati utilizzati per la fabbricazione di tali merci possono beneficiare di restituzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 196 di tale regolamento, come disposto all’allegato II del presente regolamento e si applica l’articolo 196, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Le restituzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1 non possono essere concesse nei seguenti casi: a) merci importate non comprese nell’allegato I considerate in libera pratica a termini dell’ TFUE e successivamente riesportate; b) merci importate non comprese nell’allegato I considerate in libera pratica a termini dell’ TFUE e successivamente riesportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese nell’allegato I; c) importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari e uova considerate in libera pratica ai sensi dell’ TFUE ed esportate dopo trasformazione o incorporate in merci non comprese nell’allegato I.
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