Art. 19 · Delega di potere

Art. 19

Delega di potere

In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo: a) a un elenco dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell’allegato I per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo; b) ai diritti derivanti dal certificato di perfezionamento attivo e i suoi effetti giuridici; c) al trasferimento di diritti derivati da certificati di perfezionamento attivo tra operatori; d) alle norme necessarie ai fini dell’affidabilità e dell’efficienza del regime dei certificati di perfezionamento attivo in relazione all’autenticità del certificato, al relativo trasferimento o a restrizioni al suo trasferimento.
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