Art. 12
Delega di potere
In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo:
a)
alla definizione dell’elenco dei prodotti agricoli elencati nell’allegato V da considerarsi come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in base ai criteri di selezione di cui all’, paragrafo 2;
b)
alla definizione dei quantitativi equivalenti e le norme di conversione di cui all’, paragrafo 3;
c)
agli elementi necessari per il calcolo dell’elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti su zucchero e farine e stabilire i metodi di tale calcolo;
d)
alle quantità trascurabili per le quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina sono fissati a zero.
Storico versioni
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