Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2006
Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: 1) «aiuti», qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; 2) «prodotti agricoli»: a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (9); b) i prodotti di cui ai codici NC 4502 , 4503 e 4504 (sugheri); c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (10); 3) «trasformazione di prodotti agricoli», qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; 4) «commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività; 5) «piccole e medie imprese (PMI)», le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001; 6) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione; 7) «prodotto di qualità», un prodotto conforme ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005; 8) «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; 9) «zone svantaggiate», le zone definite dagli Stati membri sulla base dell' del regolamento (CE) n. 1257/1999; 10) «investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi comunitari»: a) nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori, oppure b) nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori; 11) «giovani agricoltori», produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all' del regolamento (CE) n. 1698/2005; 12) «organizzazione di produttori», un'organizzazione costituita allo scopo di consentire ai membri di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, in particolare concentrando l'offerta; 13) «associazione di organizzazioni di produttori», le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia; 14) «capi morti», animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano; 15) «costi dei test TSE e BSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti in conformità dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 16) «imprese in difficoltà», imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (12); 17) «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato; 18) «aiuto trasparente», misure di aiuto nelle quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio misure che fruiscono di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati, agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale).
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