Art. 22

Misure transitorie

In vigore dal 15 dic 2006
Misure transitorie Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento, continuano a essere esentati fino alla data indicata all', paragrafo 1, del presente regolamento.
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Misure transitorie (Art. 22 Regolamento (UE) 2006/1857) — Testo vigente | Portale Normativo