Art. 20
Trasparenza e controllo
In vigore dal 15 dic 2006
Trasparenza e controllo
1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I. La sintesi è trasmessa in formato elettronico. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e la pubblica su Internet.
2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri contengono tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI dell'impresa. Gli Stati membri conservano le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime medesimo. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II. La relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (21) ed è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce. Entro la stessa data gli Stati membri presentano una relazione distinta sui pagamenti effettuati ai sensi degli del presente regolamento, in cui indicano gli importi versati nell'anno civile, le condizioni di pagamento, le fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie ai sensi dell' e, in relazione all', le appropriate informazioni meteorologiche per dimostrare le avversità atmosferiche, il momento in cui si sono prodotte, la loro portata, il luogo in cui si sono verificate e le conseguenze sulla produzione per cui è stata concessa una compensazione.
4. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento o dalla concessione di un aiuto individuale parimenti esentato a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuto, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso un aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti internet, compreso un link diretto per accedere al testo del regime, devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi del paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 3.
5. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti di cui all'.
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