Art. 19
Cumulo
In vigore dal 15 dic 2006
Cumulo
1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 16 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
3. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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