Art. 17
Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio
In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio
Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:
a)
aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (18), in particolare quelle contenute nell', paragrafo 2;
b)
aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (19), in particolare quelle contenute nell’articolo 87, nell’articolo 107, paragrafo 3, e nell’articolo 125, paragrafo 5, primo comma;
c)
aiuti concessi dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (20).
Storico versioni
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