Art. 14
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità
In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità
1. Gli aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:
a)
fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente;
b)
fino al 100 % dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
c)
fino al 100 % dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);
d)
fino al 100 % dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
e)
fino al 100 % dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;
f)
gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.
3. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.
4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
5. Ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.
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